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Misure di salvaguardia

All’interno delle Aree Naturali Protette devono essere rispettati i seguenti divieti, specificati dalla Legge Regionale n. 29/97 all’Art.8, “Misure di salvaguardia”:
  • la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea;
  • l’introduzione di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;
  • il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico;
  • l’uso di qualsiasi mezzo diretto all’abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica fatto salvo l’esercizio dell’attività venatoria e della pesca in acque interne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
  • il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade rotabili;
  • lo svolgimento di attività sportive a motore;
  • l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco.