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L. R. 6 ottobre 1997, n. 29

Norme in materia di aree naturali protette regionali

Capo I

Norme generali e procedure di individuazione e di istituzione delle aree naturali protette, dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria.(1a)

 

Art. 1(1b)

(Principi generali)

  • 1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e vegetazionali che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
  • 2. La Regione persegue la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l’istituzione dei parchi e delle riserve naturali, che costituiscono il sistema delle aree naturali protette, nonché mediante l’istituzione dei monumenti naturali e l’individuazione dei siti di importanza comunitaria.